Art. 19.
(Impiego degli agenti di sicurezza),

      1. Gli istituti privati di vigilanza esercitano le attività di prevenzione e di contrasto dei crimini contro la persona e contro la proprietà per il tramite di agenti di sicurezza. Il personale tecnico e amministrativo dipendente da istituti privati di vigilanza privo di decreto di nomina ad agente di sicurezza non può esercitare attività di prevenzione e di contrasto dei crimini. I superiori gerarchici degli agenti di sicurezza, con funzioni organizzative o ispettive, devono essere anche essi in possesso di decreto di nomina ad agente di sicurezza.
      2. Ogni agente di sicurezza è autorizzato ad operare, oltre che nella provincia in cui è stato nominato, in tutte le province in cui opera l'istituto privato di vigilanza da cui dipende.
      3. I servizi di vigilanza svolti da agenti di sicurezza si distinguono in:

          a) servizi di vigilanza ispettiva;

          b) servizi di vigilanza fissa;

          c) servizi di vigilanza antirapina;

          d) servizi di vigilanza antitaccheggio;

          e) servizi di telesorveglianza;

          f) servizi di intervento;

          g) servizi di custodia valori;

          h) servizi di scorta valori;

          i) servizi di trasporto valori;

          l) servizio di trattamento denaro e beni assimilati;

          m) servizi di protezione e scorta persone;

          n) servizi d'ordine in luoghi aperti al pubblico;

          o) servizi di vigilanza su mezzi di trasporto.

 

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      3. I servizi di cui al comma 3, oltre che da appartenenti alle Forze dell'ordine, possono essere svolti solo da agenti di sicurezza.
      4. All'agente di sicurezza, con riguardo all'ufficio proprio o al servizio espletato, competono qualifiche e attribuzioni proprie dei pubblici ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, che svolgono temporaneamente con natura ausiliaria. Quando comandati dall'autorità e per il servizio espletato, competono loro, altresì, le attribuzioni di agenti ausiliari di pubblica sicurezza.
      5. Gli agenti di sicurezza non possono essere impiegati in modo difforme rispetto alle relative norme di servizio approvate dal questore. Gli agenti di sicurezza assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza previsti dalla presente legge e sono tenuti ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Quando dipende da tali richieste, l'eventuale interruzione del normale servizio non può essere censurata dalla direzione dell'istituto privato di vigilanza né invocata dal committente del servizio quale causa di rescissione del contratto.
      6. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegati, gli agenti di sicurezza svolgono le attività autorizzate, redigono verbali che fanno fede fino a prova contraria, procedono all'arresto, sempre che la legge lo consenta, delle persone colte in flagranza dei delitti e possono trattenerle per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente ai mezzi di prova eventualmente raccolti.
      7. Gli uffici per la sicurezza privata istituiti presso ogni questura, sentita la commissione, approvano o determinano, per ogni istituto privato di vigilanza, l'uniforme degli agenti di sicurezza e i segni distintivi di ogni equipaggiamento e veicolo utilizzato dagli istituti privati di vigilanza.
      8. Il Ministero dell'interno, su proposta della commissione, stabilisce con decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

 

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della presente legge, le disposizioni generali e le misure minime di sicurezza per lo svolgimento dei servizi di vigilanza, comprese quelle relative all'equipaggiamento, all'armamento, ai mezzi di protezione e ai supporti tecnici e logistici di cui gli agenti di sicurezza devono disporre nell'esercizio di ciascuna tipologia di servizio. Per il servizio di intervento il decreto detta, altresì, le disposizioni per l'individuazione del raggio di azione entro cui può essere reso, tenuto conto delle distanze, dei tempi di percorrenza e del numero degli obiettivi da vigilare. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le modalità e la frequenza delle esercitazioni pratiche di tiro per gli agenti di sicurezza e le tipologie dei servizi per i quali non sono richiesti l'uso dell'uniforme e il porto delle armi.
      9. Gli istituti privati di vigilanza possono assumere, oltre agli agenti di sicurezza, personale da destinare all'effettuazione di servizi diversi da quelli di vigilanza, sempre che rientrino nell'oggetto sociale e nelle possibilità operative dell'impresa.
      10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dagli istituti privati di vigilanza è regolato da un contratto collettivo nazionale di lavoro, la cui formulazione deve tenere conto, oltre che della specificità del settore nelle attività di vigilanza, anche delle indicazioni fornite dalla commissione.
      11. Il lavoro svolto dagli agenti di sicurezza è da considerare particolarmente usurante. Allo stesso si applicano pertanto i benefìci previsti dalla legislazione vigente in materia.